IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA

Una delle attuali novità in materia legislativa che regola l'immissione di miscele di prodotti chimici sul mercato è il codice identificatore unico di formula (UFI).

L’Identificatore Unico di Formula o UFI:

• è stato introdotto dal Regolamento Europeo n°2017/542 del 22 marzo 2017, che costituisce modifica del Regolamento Europeo n°1272/2008 (CLP), mediante l’aggiunta di un allegato (Allegato VIII), relativo alle informazioni armonizzate, in materia di risposta di emergenza sanitaria;

• è stato ulteriormente disciplinato dal Regolamento Europeo n°2020/11 del 29 ottobre 2019.

L’UFI è un codice alfanumerico di 16 caratteri, che dovrà identificare le miscele di prodotti chimici, immesse sul mercato e classificate come pericolose, in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici.
Tale codice dovrà essere presente sull’etichetta delle miscele.

Nel caso di miscele utilizzate presso siti industriali, per cui non è previsto che il prodotto sia accompagnato da un’etichetta, redatta ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP), tipicamente i cosiddetti prodotti sfusi, il codice UFI dovrà essere riportato nella Sezione 1.1 della Scheda Dati di Sicurezza (MSDS). Questo in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1907/2006 (REACH) – Allegato II (Guida alla compilazione schede di sicurezza), così come modificato dal Regolamento Europeo n°2020/878 del 18 giugno 2020.

I Regolamenti Europei n°2017/542 e n°2020/11, precedentemente citati, disciplinano, tra le altre cose, i tempi di adeguamento previsti per l’introduzione dell’UFI.

Pertanto, gli importatori e gli utilizzatori a valle, che immettono sul mercato miscele pericolose, alle quali si applica l’obbligo di avere codice UFI, devono adeguarsi:
• a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel caso di uso da parte dei consumatori o uso professionale;
• a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di uso industriale.

Tuttavia, gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno presentato informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato (notifica ISS – Archivio Preparati Pericolosi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n°65/2003), prima delle date sopra indicate, non sono tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni fino al 1° gennaio 2025.

Tutte le miscele di prodotti chimici immesse sul mercato da DOLLMAR S.p.A. e classificate come pericolose, in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici, saranno dotate di codice UFI, come stabilito dalla normativa vigente, in base ai tempi di adeguamento di pertinenza.

DOLLMAR si sta organizzando per creare i codici UFI necessari, che saranno accompagnati da una nuova notifica delle miscele interessate ad ECHA (European Chemical Agency). Questo secondo una modalità di trasmissione dei dati armonizzata, fruibile da parte degli organi designati di tutti gli stati appartenenti all’Unione Europea.

Visto il gran numero di prodotti coinvolti, si precisa che DOLLMAR S.p.A. ha sempre regolarmente notificato i preparati pericolosi all’Istituto Superiore di Sanità. Pertanto, si avvarrà, ove possibile, della possibilità di usufruire del periodo transitorio, che terminerà il 1° gennaio 2025.

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